
Scorrimento Graduatorie: il No del Consiglio di Stato sui Nuovi Posti
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti allo scorrimento delle graduatorie: vietato per i posti istituiti post-concorso, nonostante la deroga del Milleproroghe.
🏛️ Il divieto di scorrimento per le nuove posizioni in organico
Il Consiglio di Stato ha stabilito che gli enti locali non possono utilizzare lo scorrimento di graduatorie concorsuali per coprire posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso, nemmeno avvalendosi della deroga prevista dal decreto Milleproroghe.
La norma che consente tale deroga attribuisce infatti una mera facoltà e non un obbligo, consentendo all'ente di valutare discrezionalmente se privilegiare altre modalità di reclutamento come la mobilità volontaria.
📂 L’origine della controversia e la sentenza del TAR
La vicenda trae origine da un concorso pubblico bandito da un ente locale. All'esito delle prove, una candidata si era classificata al secondo posto della graduatoria definitiva, mentre risultavano vincitori un candidato esterno e un dipendente interno; con il passaggio di quest'ultimo a categoria superiore si era reso vacante il suo precedente posto.
L'amministrazione aveva quindi trasformato tale posto vacante, creando di fatto una nuova posizione nella dotazione organica. Il comune aveva approvato il Piano per il triennio 2023-2025 che prevedeva in via prioritaria il ricorso alla mobilità volontaria e solo in subordine lo scorrimento delle graduatorie vigenti.
La candidata aveva quindi impugnato il nuovo Piano, sostenendo che la modifica fosse illegittima. Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva accolto il ricorso, ritenendo applicabile la deroga prevista dal Milleproroghe e quindi possibile lo scorrimento della graduatoria nonostante il posto fosse stato istituito dopo l'approvazione della stessa.
🛡️ La ratio del TUEL: evitare assunzioni "ad personam"
Il Consiglio di Stato ha invece accolto l'appello del comune, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno innanzitutto richiamato la ratio dell'articolo 91, comma 4, del TUEL, che mira a evitare che le pubbliche amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica al solo fine di assumere candidati inseriti in graduatorie i cui nominativi sono già conosciuti.
Il divieto di scorrimento per posti di nuova istituzione o trasformati resta circoscritto a queste specifiche posizioni e si giustifica con la necessità di impedire alle amministrazioni di costituire posizioni di lavoro ad hoc al solo fine di assumere soggetti graditi risultati idonei ma non vincitori.
🔍 Interpretazione del Decreto Milleproroghe
Il Consiglio di Stato ha poi affrontato la questione cruciale relativa all'interpretazione dell'articolo 17, comma 1 bis, del decreto Milleproroghe. Secondo i giudici, questa disposizione non ha determinato una disapplicazione dell'articolo 91, comma 4, del TUEL.
La norma utilizza infatti il verbo "possono", concedendo agli enti locali la facoltà, e non l'obbligo, di derogare al divieto di scorrimento per posti istituiti o trasformati dopo il concorso. La deroga è conseguente a una valutazione discrezionale dell'amministrazione e non costituisce un obbligo imposto per legge.
📈 Discrezionalità amministrativa e mobilità volontaria
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il comune si era fatto carico di questi principi, decidendo secondo criteri di ragionevolezza, trasparenza e correttezza di privilegiare la mobilità volontaria rispetto allo scorrimento.
La scelta tra le diverse modalità di reclutamento — tra scorrimento di graduatorie proprie o di altri enti, mobilità o nuovo concorso — rientra nell'esclusiva competenza dell'amministrazione locale, che deve orientarsi nell'ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e dei circoscritti spazi discrezionali riservati al suo apprezzamento.
Lo scorrimento rappresenta certamente la modalità prioritaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, ma questa priorità deve essere contemperata con gli altri principi dell'ordinamento, in particolare con quello che vieta lo scorrimento per posti istituiti o trasformati dopo il concorso.
Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che la decisione del comune di utilizzare prioritariamente la mobilità volontaria e solo in subordine lo scorrimento della graduatoria era adeguatamente motivata e non affetta da eccesso di potere.